1893 Il Nuovo Statuto della Società Ginnastica Garibaldi
Statuto della Società Ginnastica Garibaldi 1893 – si ringrazia la Biblioteca Universitaria di Messina
TITOLO I
Costituzione e scopo della Società
Art.1 – Si è costituita in Messina una Società coll’unico scopo di diffondere e praticare la ginnastica nelle sue varie applicazioni, e quant’altro abbia ad essa attinenza
La detta società prende il nome di SOCIETA’ GINNASTICA “GARIBALDI”.
Art. 2 – La società ha la propria bandiera, la quale porta i colori nazionali con lo stemma CROCE D’ORO IN CAMPO ROSSO e con la scritta SOCIETA’ GINNASTICA “GARIBALDI”.
La bandiera della società viene portata da un Alfiere eletto dal Consiglio Direttivo; e in mancanza di esso da un socio designato dal Presidente della Società.
L’Alfiere dura in carica un anno e puo’ essere riconfermato.
Art. 3 – La società non potrà prender parte a qualsiasi dimostrazione o manifestazione estranea allo scopo della sua costituzione.
TITOLO II
Dei Socii
Art. 4 – La società si compone di: Socii effettivi e ordinarii; Socii allievi.
Art. 5 – Possono essere socii effettivi coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età; socii allievi i minori di sedici anni.
Art. 6 – Per essere ammesso a socio è necessario che tre socii effettivi ne facciano proposta, con regolare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta deliberare, dietro che il nome dell’individuo proposto come socio, unitamente al nome dei proponenti, sia rimasto affisso per quindici giorni in apposito elenco nei locali sociali.
La proposta del socio effettivo minore degli anni ventuno deve essere accompagnata dalla adesione scritta del padre o di chi legalmente lo rappresenta.
Per l’ammissione del socio allievo basta la proposta fatta da un socio effettivo accompagnata dalla adesione scritta del padre o di chi legalmente lo rappresenta.
Art. 7 – I soci ammessi devono firmare l’albo della Società.
Per i soci effettivi minori degli anni ventuno e per i soci allievi, l’albo verrà firmato dai loro genitori o da coloro che legalmente li rappresentano.
Art. 8 – I soci sono obbligati a far parte della Società per un anno.
In mancanza di disdetta l’obbligo s’intende rinnovato per lo stesso periodo di tempo.
Art. 9 – I soci effettivi pagano una rata mensile di Lira una anticipata, salvo le varie tasse mensili stabilite dagli appositi regolamenti nel caso di partecipazione alle diversi sezioni della Società.
Art. 10 – I soci allievi pagano una rata mensile di Lire due anticipate ed hanno diritto a prender parte a tutte le esercitazioni ginnastiche ed a quant’altro abbia ad esse attinenza.
Art. 11 – I soci ammessi a mese incominciato devono la rata del mese in corso.
Art. 12 – Tutti i socii hanno diritto di frequentare i locali sociali e di prender pare alle varie esercitazioni secondo le norme prescritte da apposito regolamento.
Art. 13 – I soci effettivi soltanto possono prender parte alle assemblee ed hanno diritto al voto.
Art. 14 – Il nome del socio che non paga tre rate mensili consecutive, viene affisso per un mese nella tabella dei soci morosi, ed è a lui inibito di frequentare i locali sociali.
Elasso il suddetto termine, egli viene radiato a cura del Consiglio Direttivo dai ruoli della società; può però essere riammesso qualora abbia adempito al pagamento del suo debito.
La società si riserba sempre il diritto di procedere in via legale.
Art. 15 – La Società con voto dell’assemblea, su proposta di un socio o del Consiglio Direttivo, potrà nominare socio onorario o benemerito chiunque se ne renda meritevole.
Art. 16 – Il socio onorario o benemerito ha diritto di frequentare i locali sociali e prender parte alle varie esercitazioni delle diverse sezioni.
Ha diritto ancora ad intervenire alle assemblee ma non avrà voto deliberativo: non può far parte del Consiglio Direttivo.
Art. 17 – Il socio che vuol dimettersi dalla Società deve dichiararlo in iscritto al Consiglio Direttivo almeno quindici giorna prima che si compia l’anno obbligatorio di sua partecipazione, salvo che non sia costretto ad abbandonare la città.
Art. 18 – Il socio che volontariamente o imprudentemente arreca guasti al suolo o alle pareti della Società, ai mobili, agli attrezzi o alle armi che ivi esistono, deve risarcire il danno, salvo le punizioni che saranno stabilite dal regolamento interno.
Art. 19 – Il socio che nei locali della Società o fuori commetta fatti proibiti dal presente Statuto o dalle leggi del luogo ove vive la Società o non adempie a quanto egli ha obbligo come socio e come cittadino verrà punito nei modi e colle forme da stabilirsi dal regolamento interno.
TITOLO III
Amministrazione della Società
Art. 20 – La società è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dai soci effettivi in adunanza generale, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.
Esso si compone di:
Un Presidente;
Un Vice presidente;
Undici consiglieri.
Il Consiglio Direttivo nomina fra i Consiglieri il Cassiere, l’Economo, il Ragioniere, il Segretario e uno o due Vice-Segretarii.
Art. 21 – Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Art. 22 – I consiglieri saranno eletti ogni anno; il primo anno in numero di 5 per sorteggio; il secondo anno quelli che restano per anzianità. I Consiglieri scaduti possono essere rieletti.
Art. 23 – a) Il Consiglio Direttivo rappresenta ed amministra la Società; nomina e revoca il personale dipendente; convoca l’assemblea e ne esegue le deliberazioni; fa spese straordinarie sino alla complessiva somma di L. 50 purchè ne renda conto alla Società in adunanza; b) Esso è convocato dal Presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta questi lo reputa necessario. Può venire convocato anche dietro richiesta motivata di uno dei suoi membri; c) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono legali quando i suoi membri riuniti sono in numero maggiore di tre. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
Un estratto delle deliberazioni prese sarà affisso all’albo della Società quando che il Consiglio Direttivo lo crederà conveniente.
Art. 24 – Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Presiede le adunanze sociali e ne dirige la discussione.
Presiede le commissioni e dà relazione sull’andamento economico e morale della Società in ogni adunanza sociale.
Rappresenta la Società nanzi le banche ove sono versati i fondi sociali di cassa.
Vista le bollette di esazione e di qualsiasi altro incasso o pagamento.
Provvede nei casi di urgenza a tutto quanto richiede la disciplina e il buon andamento della società.
Veglia all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti.
Firma la corrispondenza.
Art. 25 – Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in assenza o per delegazione di quest’ultimo.
Art. 26 – In assenza del Presidente e del Vice Presidente le loro funzioni vengono assunte dal Consigliere più anziano in carica.
Art. 27 – Il Cassiere riscuote gl’introiti della Società e li tiene in deposito con quelle norme che gli vengono prefisse dal Consiglio Direttivo.
Egli esegue i pagamenti dietro ordine scritto portante la firma del Presidente, del Segretario e del Ragioniere.
Tiene presso di se, a titolo di riserva una somma non maggiore di Lire cento per gli eventuali e più urgenti bisogni che si possono verificare nel seno della Società; e per la necessaria fornitura del materiale di consumo.
Art. 28 – L’Economo ha cura di custodire e conservare tutti gli oggetti appartenenti alla Società e ne è responsabile.
Art. 29 – Il Ragioniere tiene la contabilità a partita doppia e compila i bilanci.
Art. 30 – Il Segretario redige i verbali delle adunanze; tiene la corrispondenza sotto l’immediata sorveglianza del Presidente ed è responsabile di tutto il materiale d’ufficio.
Il Vice Segretario fa le veci del Segretario in assenza o per delegazione di quest’ultimo
Art. 31 – Il Consigliere che senza alcun giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, s’intenderà dimissionario.
In tal caso il Consiglio Direttivo convoca nei quindici giorni successivi la Società in assemblea generale per procedere alla nomina di un nuovo Consigliere.
Art. 32 – A cura del Consiglio Direttivo viene redatto apposito regolamento generale.
Vengono redatti ancora dei regolamenti speciali per le diverse esercitazioni.
Art. 33 – Il Consiglio Direttivo nomina in ogni singola sezione uno o più ispettori, le di cui attribuzioni sono determinate da apposito regolamento.
Art. 34 – I maestri incaricato delle speciali istruzioni non possono far parte del Consiglio Direttivo.
Possono però intervenire alle sedute di esso e dell’Assamblea dietro invito del Presidente.
TITOLO IV
Finanze
Art. 35 – Le rendite della Società sono costituite:
1° Dalle contribuzioni mensili dei soci;
2° Dai proventi e dai doni pervenuti;
3° Dal fondo speciale della Società
Art. 36 – Il fondo sociale è costituito dagli avanzi di rendita accertati alla fine di ogni esercizio.
Art. 37 – Il fondo speciale della Società è fondo di riserva.
Vanno a questo fondo: il riscosso delle multe applicate ai soci ed agli inservienti; il riscosso degli addebiti; gl’interessi sul fondo sociale; i piccoli proventi diversi.
Art. 38 – I libri di contabilità saranno tenuti coll’osservanza delle norme da stabilirsi in apposito regolamento d’amministrazione.
TITOLO V
Adunanze sociali.
Art. 39 – Ogni anno nel mese di dicembre i soci sono convocati in assemblea generale per l’approvazione del bilancio preventivo della gestione successiva, e nel mese di febbraio per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente.
Art. 40 – Nella prima quindicina del mese di gennaio di ogni anno ha luogo un’adunanza generale, nella quale si effettua:
-
La rinnovazione delle cariche sociali;
-
La nomina di tre revisorii di conti per la gestione precedente. Questi vengono scelti fra i soci fuori del Consiglio Direttivo.
Art. 41 – La società può essere convocata in assemblea generale straordinaria su domanda motivata di venti soci effettivi. Il Presidente può convocarla anche d’ufficio.
Art. 42 – L’assemblea può deliberare in prima convocazione, se il numero dei soci presenti sia metà più uno. In seconda convocazione può sempre validamente deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
TITOLO VI
Scioglimento della Società.
Art. 43 – Qualora la Società non fosse in grado di far fronte alle spese occorrenti per il suo funzionamento, il Consiglio Direttivo, sentito il parere dei revisori dei conti, deve proporre all’assemblea lo scioglimento della Società.
Art. 44 – L’Assemblea, salvo impegni assunti colla Federazione Ginnastica Italiana, deciderà sull’uso e destinazione del materiale e dei fondi della Società.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Il presente Statuto andrà in vigore col 1° Marzo 1893.
Fatto e pubblicato a cura del Consiglio Direttivo della Società, nel di 25 Febbraio 1893.
Il Consiglio Direttivo
VINCENZO NATOLI Presidente
MICHELE FRATACCIA Vice Pres.
ANGELO MARCHESI Consigliere
FRANC. RIZZOTTI LELLA id.
ROCCO MOLLICA
DE PASQUALE SILVESTRO
TENENTE CARLO MARIA SCHENARDI
DIEGO BENANTI
SALVATORE AMENDOLA Cassiere
PROF. NUNZIO BARBERA Segretario
GIOVANNI COSTANTINO V. Segret.
Ci sono scritti a penna: Diego Benanti come vice presidente al posto di Frataccia; Ungaro Placido, legale; Avv. Geraci; Giacomo Fiore e Giovanni Tomarchio tutti forse legali